Uno degli istituti meno conosciuti, ma – certamente – più importanti, del Codice dei Beni culturali e Paesaggio (d.lgv. 42/04) è senza dubbio quello della cd. “importazione temporanea” di un bene culturale, disciplinato all’art. 72.
Tale norma consente, infatti, ad un’opera d’arte di provenienza estera di poter permanere, per un periodo temporale definito, ma prorogabile (
in teoria, senza limiti), nel territorio nazionale,
restando tuttavia sottratta alle relative disposizioni di tutela, in deroga al principio della territorialità della legislazione di settore.
Molto utili, nella pratica, gli effetti connessi a tale particolare “regime
Ed invero, sotto l’egida di tale “scudo”, è assolutamente vietato all’Ufficio esportazione apporre un veto alla ri-esportazione o procedere all’acquisto coattivo del bene culturale importato, salve ipotesi particolarissime, quali – ad esempio – quella afferente un bene appartenente al patrimonio culturale italiano
illecitamente esportato.
Del pari, il bene lecitamente importato, nella sua permanenza in Italia, come accennato,
non risulterà assoggettato (ed assoggettabile) ad alcuna forma di tutela, non venendo a far parte del nostro patrimonio nazionale, proprio in ragione della sua “
temporanea presenza”, l’unica ad essere presa in considerazione e disciplinata dalla norma codicistica, che – non a caso – non contempla ipotesi di “
importazione definitiva”
In tal senso, la giurisprudenza ha difatti negato che il Ministero possa porre legittimamente un divieto alla riesportazione del bene temporaneamente in transito nel nostro Paese (fra le tante, TAR Lazio Roma, sez. II, n. 1351/99).
Al fine di far scattare tale “scudo” (dagli effetti pratici molto vantaggiosi per il proprietario del bene) è però fondamentale osservare alcune
cautele collegate, sostanzialmente, al termine entro il quale poter
utilmente presentare la domanda per il rilascio del certificato di importazione temporanea (e, quindi, evitare la
notifica del bene) ed alla tipologia di documenti da presentare a corredo della richiesta di “importazione temporanea”.
Per quanto concerne il primo aspetto (quello temporale), il dettato normativo del 2004 non è d’aiuto, poiché l’art. 72 CBCP non prevede un termine, dall’importazione, entro cui il privato debba richiedere il certificato
de quo, rinviando ai regolamenti attuativi del Codice (art. 72/II).
Ad oggi, non esistendo un regolamento attuativo del Codice “Urbani”, si deve quindi fare riferimento al regolamento attuativo della Legge Rosadi (l.n. 364/1909),
ovvero al r.d. 363 del 1913 ed, in particolare, all’art. 170 di detto Regio decreto (del 1913!).
Al riguardo, il citato art. 170 prevede che la richiesta intesa al rilascio della certificazione di ingresso temporaneo vada formulata dall’interessato immediatamente dopo che siano state completate le operazioni presso i competenti uffici doganali.
Appare quindi evidente, come peraltro confermato anche da un parere dell’Ufficio legislativo del MIBACT del 9.3.2009, che “
dalla formulazione della norma testè richiamata, la medesima imponga, a chi voglia avvalersi del beneficio da essa previsto, di presentare la relativa richiesta con assoluta tempestività, ossia non appena si siano ultimate le operazioni doganali, ovvero, qualora dette operazioni non siano più da compiere (come nel caso della circolazione intracomunitaria) non appena il bene sia arrivato nel territorio nazionale”.
A tale argomento di carattere letterale, giova poi aggiungere che, se la richiesta della certificazione di ingresso temporaneo si configura come un adempimento a fronte del quale il richiedente beneficia, per gli oggetti d’arte importati o spediti, di un regime giuridico che è in deroga al principio di territorialità della tutela (principio invece che, in assenza di richiesta, troverebbe
immediata applicazione), ne consegue che, anche per esigenze di certezza dello stato giuridico degli oggetti d’arte di provenienza estera, non potrebbe ammettersi che la richiesta di beneficiare del regime in deroga possa essere effettuata dopo che sia intercorso un certo lasso di tempo dall’ingresso degli oggetti, i quali sono da ritenersi ormai assoggettati alla legge nazionale di tutela.
Chiarito entro quanto tempo vada formulata la richiesta (entro pochissimi giorni dall’ ingresso in Italia), giova adesso individuare quali documenti dovranno essere prodotti all’Ufficio esportazione, allo scopo di poter giovare del suddetto “scudo”.
Sul punto, per gli oggetti d’arte provenienti da ambito comunitario, la loro lecita circolazione potrà essere dimostrata qualora detti oggetti siano corredati
o da specifico documento che ne autorizzi la movimentazione internazionale (se trattasi di beni ascrivibili al patrimonio artistico del Paese di provenienza),
ovvero da altra documentazione ufficiale (se gli oggetti
de quibus non sono ascrivibili al patrimonio culturale del Paese dal quale provengono), che ne attesti comunque la regolare uscita dal territorio di detto Stato.
In particolare, è necessario che chi intenda fruire del regime derogatorio previsto dall’art. 72 del Codice si faccia carico di produrre idonea documentazione circa la provenienza estera del bene, producendo, a titolo esemplificativo:
in caso di acquisto da antiquario o da casa d’aste, fattura o verbale di aggiudicazione; in caso di acquisto da privato, dichiarazione congiunta delle parti contraenti, anche senza indicazione del prezzo, resa davanti a pubblico ufficiale abilitato a riceverla; in caso di lascito ereditario, copia conforme dell’atto testamentario che ha disposto del bene.
Se gli oggetti d’arte provengono invece da ambito extracomunitario, per essi è ancora applicabile la disposizione di cui all’art. 170 del regolamento del 1913, presentando apposita istanza.
In ogni caso, dovrà inoltre essere esibita idonea documentazione in ordine al tempo di ingresso (in Italia) del bene (ovvero, la “bolla doganale” o idonea documentazione sul
tempus dell’importazione), allo scopo di consentire all’Ufficio esportazione di poter valutare l’osservanza del principio previsto dal citato art. 170 r.d. 363/13.
In conclusione, solo ove si producano - nei termini indicati - i suddetti documenti ed il bene “in ingresso” non sia ritenuto illecitamente uscito (in precedenza) dal territorio nazionale, si avrà diritto al certificato di importazione temporanea, che – come detto – permette ad un bene culturale (
anche di inestimabile valore economico e culturale) di poter permanere – per diversi anni (
in teoria, infatti, non vi è un limite al rinnovo del certificato) – sul territorinazionale
senza essere gravato da provvedimenti di vincolo o divieti all’uscita da parte dell’Ufficio esportazione.
Avv. Prof.
Francesco Emanuele Salamone
Professore a c. di Diritto Penale dei Beni Culturali
Università della Tuscia di Viterbo
Lemme Avvocati associati
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