dell’Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone
 
A partire dal 22.09.20 è molto più semplice esportare all’estero opere d’arte e (quindi) la Cultura italiana.
Con la registrazione del decreto ministeriale n. 367/2020 è stata infatti soppressa la “sospensione” (adottata con il DM “Bonisoli” n. 305 del Luglio 2018) dell’entrata in vigore della disciplina semplificata in materia di esportazione di opere d’arte di valore inferiore ai 13.500 (introdotta dal precedente DM “Franceschini” n. 246 del Maggio 2018, in attuazione di quanto previsto dalla l.n. 124/2017).
 
In particolare, l’art. 1 del recente DM 367/2020 ha:
a) da un lato, disposto l’abrogazione di quanto previsto dal DM 305/2018, nella parte in cui subordinava, ad un non meglio precisato aggiornamento del SUE ed all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale, l’entrata in vigore del cd. “DDL Concorrenza” (che ha previsto una serie di norme volte a “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione” delle opere d’arte);
b) dall’altro lato, ripristinato di fatto (e di diritto) la procedura prevista dal previgente decreto attuativo DM 246/18 (sospesa, come detto, dal già citato DM 305/18), rendendo quindi nuovamente operativa la nuova disciplina in materia di semplificazione della procedura di esportazione di opere d’arte.
 
In sintesi, tre sono i punti fondamentali di tale “riforma”, cui il recentissimo DM 367/2020 ha dato la definitiva stura.
 
Il primo: introduzione delle cd. “soglie di valore” o, meglio, della “soglia di valore unica” a 13.500 euro.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, per le cose realizzate (da autore non più vivente) oltre settant’anni fa, il cui valore non sia superiore ai 13.500 euro, l’esportazione sarà possibile previa presentazione di una semplice “autocertificazione”.
In altri termini, e questo è uno dei passaggi fondamentali della Riforma, per l’esportazione delle opere d’arte di valore non superiore ai 13.500 euro, non sarà più necessario l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione (il cui rilascio, fino ad oggi, imponeva attese per gli operatori di settore che potevano arrivare fino a tre/quattro mesi!), essendo – con la nuova disciplina - sufficiente un’autocertificazione,con la quale il richiedente l’esportazione dichiari, sotto la propria responsabilità, che il bene che si intenda far uscire dall’Italia abbia un valore inferiore (rectius, non superiore) alla “soglia” di 13.500 euro.
Due domande sorgono – a questo punto – spontanee: come si determina il valore del bene da esportare? Quali documentidovranno allegarsi all’autocertificazione?
Il citato decreto attuativo del 2018 (cui il DM 367 del 2020 ha conferito nuova vigenza)prevede, sul punto, diverse ipotesi (e diverse risposte ai predetti quesiti):
a) nel caso di bene acquistato negli ultimi tre anni all’asta o da un mercante d’arte, sarà infatti sufficiente produrre la fattura da cui risulti che il prezzo di aggiudicazione/vendita delle opere d’arte, al netto delle commissioni (di vendita e di acquisto) e degli oneri (quali, ad esempio, i costi dell’assicurazione o del trasporto), sia non superiore ai 13.500 euro;
b) nell’ipotesi, invece, di cessione fra privati negli ultimi tre anni, basterà allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti o, in alternativa, una dichiarazione congiunta dinanzi ad un pubblico Ufficiale abilitato a riceverla, con la quale si dichiari che la cessione del bene è avvenuta ad un prezzo non superiore alla “soglia” di 13.500 euro;
c) nel caso, molto importante per gli operatori del settore, di tentata vendita del bene in asta all’estero, sarà sufficiente produrre la prova (la pagina del catalogo o il mandato a vendere o la valutazione della casa d’aste), da cui si evinca che la stima massima della cosa non sia superiore ai 13.500 euro;
d)infine, in mancanza di una vendita o di una tentata vendita all’asta (ad esempio, nel caso di esportazione senza mutamento della proprietà dell’opera d’arte), sarà possibile per il privato allegare la stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o presentare fisicamente la cosa all’Ufficio esportazione per la determinazione del valore del bene.
Il secondo: innalzamento da 50 a 70 anni della cd. “soglia temporale”, al di sotto della quale i beni, che siano opera di autore non più vivente, non potranno essere oggetto di provvedimenti di blocco all’esportazione.
Anche in questo caso (come per le opere di valore inferiore ai 13.500 euro), rimane comunque la possibilità, da parte dello Stato, di procedere - entro sessanta giorni dalla presentazione dell’ “autocertificazione” - alla cd. “notifica” delle cose che “presentino un interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”.
Il terzo: introduzione (con operatività a fine 2020) del cd. “passaporto elettronico” delle opere d’arte, che consente al nostro Paese di adeguarsi alle procedure seguite in altri Paesi europei.
 
Da una prima analisi della Riforma,che – finalmente – entra in vigore dopo una sospensione tutto sommato poco fruttuosa (ed invero, dal Luglio 2018 ad oggi, non si è provveduto né al citato aggiornamento del SUE né all’istituzione della predetta anagrafe) appare quindi chiara l’intenzione (da accogliersi con favore a parere di chi scrive) non solo di agevolare il mercato dell’arte italiana (mettendo – finalmente – l’operatore economico italiano sullo stesso piano degli operatori di altri Paesi virtuosi) ma anche di agevolare la condivisione della Cultura italiana, contribuendo così a realizzare una politica culturale basata non su un embargo culturale ma sulla circolazione delle opere d’arte quale principale strumento per la valorizzazione e la tutela delle stesse.
Occasione che, ove si voglia veramente (nei fatti e non solo a parole) far ripartire l’economia culturale del nostro Paese, non è quindi possibile sprecare.
 
Francesco Emanuele Salamone
Avvocatospecializzato in diritto dei beni culturali
Professore a c. di Legislazione di beni culturali