Esportazione delle opere d’arte: introdotte in Italia nuove norme che favoriscono la circolazione dei beni culturali.


  a cura di Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone
  



A partire dal 20.6.18 è molto più semplice esportare all’estero opere d’arte. La nuova disciplina sulla circolazione delle opere d’arte, seppur con appropriate cautele, avvicina di più l’Italia all’Europa. A quasi un anno dall’entrata in vigore del cd. “DDL Concorrenza” (che ha previsto una serie di norme volte a “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione” delle opere d’arte), è stato infatti adottato il decreto attuativo (n. 246/18), che rende – con effetto immediato - operativa la nuova disciplina in materia di esportazione di opere d’arte.
In sintesi, tre sono i punti fondamentali di tale “riforma”:
Il primo: introduzione delle cd. “soglie di valore” o, meglio, della “soglia di valore unica” a 13.500 euro. Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, per le cose realizzate oltre settant’anni fa, il cui valore non sia superiore ai 13.500 euro, l’esportazione sarà possibile previa presentazione di una semplice “autocertificazione”/dichiarazione.
In altri termini, e questo è uno dei passaggi fondamentali della Riforma, per l’esportazione delle opere d’arte di valore non superiore ai 13.500 euro, non sarà più necessario l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione (il cui rilascio, fino ad oggi, imponeva attese per gli operatori di settore che potevano arrivare fino a tre/quattro mesi!), essendo – con la nuova disciplina - sufficiente un’autocertificazione, con la quale il richiedente l’esportazione dichiari, sotto la propria responsabilità, che il bene che si intenda far uscire dall’Italia abbia un valore non superiore) alla “soglia” di 13.500 euro.
Come determinare il valore del bene da esportare? E quali documenti allegare all’autocertificazione?
Il decreto attuativo, pubblicato il 20.6.18, prevede diverse ipotesi:
a) nel caso di bene acquistato negli ultimi tre anni all’asta o da un mercante d’arte, sarà sufficiente produrre la fattura (o il fissato di aggiudicazione in asta) da cui risulti che il prezzo di vendita del bene, al netto delle commissioni (di vendita e di acquisto) e degli oneri (quali, ad esempio, i costi dell’assicurazione o del trasporto), sia non superiore ai 13.500 euro. Non è inoltre richiesta la prova dell’avvenuto pagamento, limitandosi il decreto attuativo ad esigere la prova della sola fattura o di altro documento a comprova della vendita;
 
b) nell’ipotesi, invece, di cessione fra privati negli ultimi tre anni, basterà allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti o, in alternativa, una dichiarazione congiunta dinanzi ad un pubblico Ufficiale abilitato a riceverla, con la quale si dichiari il prezzo al quale il bene è stato ceduto. Anche in tal caso, il decreto attuativo non richiede di fornire la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo pattuito;
c) laddove, invece, l’esportazione sia finalizzata alla tentata vendita del bene in asta all’estero, sarà sufficiente produrre la prova (la pagina del catalogo d’asta o il mandato a vendere o la valutazione della casa d’aste), da cui si evinca che la stima massima della cosa non sia superiore ai 13.500 euro;
d) infine, in mancanza di una vendita o di una tentata vendita all’asta (ad esempio, nel caso di esportazione senza mutamento della proprietà dell’opera d’arte), sarà possibile per il privato allegare la stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o presentare fisicamente la cosa all’Ufficio esportazione per la determinazione del valore del bene.
Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità – da parte dello Stato – di procedere alla “notifica” di beni sotto la “soglia” dei 13.500 euro di valore, che presentino “un interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”.
In tal caso, però, l’Ufficio esportazione dovrà seguire una tabella di marcia serrata, cosi riassumibile:
- entro 10 giorni dal presentazione della dichiarazione/autocertificazione dell’opera, l’Ufficio esportazione, se reputa che la cosa possa avere tale interesse culturale eccezionale, potrà infatti chiedere la presentazione fisica del bene;
- nei successivi 30 giorni, l’Ufficio avvierà quindi il procedimento di “notifica”, dandone notizia all’interessato;
- entro 60 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione/dichiarazione, la Direzione generale competente per materia dovrà concludere il procedimento di “notifica”.
A tal fine, è quindi opportuno che il privato si faccia rilasciare copia della dichiarazione presentata all’Ufficio esportazione, come, del resto, previsto nella “nota 1” degli allegati E1 ed E2 (ovvero i pre-stampati dei moduli su cui dovrà essere fatta l’autocertificazione, allegati al decreto n. 246/18).
In tal modo, il privato – avendo copia protocollata della data di presentazione dell’autocertificazione - potrà quindi monitorare il decorso dei termini per tale “speciale notifica”.
Resta da comprendere, atteso il silenzio sul punto del decreto attuativo, se, al decorrere del termine di 10 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione (entro cui l’Amministrazione può richiedere la presentazione fisica del bene), il privato possa già esportare liberamente il bene o se, invece, debba attendere lo spirare del maggior termine per l’avvio del procedimento di notifica.
A parere dello scrivente, da una prima analisi della Riforma, posto che il decorrere del termine per l’avvio del procedimento è strettamente collegato alla presentazione fisica del bene (tant’è che i 30 giorni per l’avvio del procedimento decorrono dalla presentazione fisica dell’opera), è da ritenersi che la mancata richiesta convocazione del bene (indicata nel decreto attuativo come propedeutica all’avvio del procedimento di notifica) nel termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione rappresenti – di per sé - un atto concludente dell’Amministrazione nel senso di non voler avviare il procedimento di notifica, con ovvie conseguenze sull’esportabilità del bene allo spirare del termine per la richiesta di convocazione fisica del bene (ovvero, i dieci giorni dalla presentazione dell’autocertificazione).
Sul punto, tuttavia, solo la prassi amministrativa potrà confermare o meno tale interpretazione.
Al riguardo, giova però rilevare come l’adesione ad un’interpretazione differente da quella sopra esposta non solo contrasterebbe con il dato letterale del decreto attuativo ma rischierebbe altresì di vanificare lo spirito semplificativo della Riforma ed, in ultima analisi, la stessa ratio della nuova normativa in tema di circolazione internazionale delle opere d’arte, che – come detto – mira proprio a “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione” delle opere d’arte.
Inoltre, ulteriore novità di non poco rilievo, a partire dal 21.6.18, la presentazione fisica del bene non sarà più obbligatoria ma, come sopra accennato, solo ed esclusivamente “a chiamata” dell’Ufficio esportazione, laddove l’Ufficio ravvisi che la cosa, a prescindere dal valore sotto “soglia”, possa avere un interesse culturale eccezionale.
Convocazione fisica che dovrà essere richiesta entro dieci giorni dalla presentazione dell’autocertificazione.
Appare quindi evidente come il venir meno dell’obbligo di presentazione fisica del bene all’Ufficio esportazione ed il collegamento dei termini procedurali ad un adempimento a cura del privato (la presentazione dell’autocertificazione) e non dell’Amministrazione rappresentino elementi di notevole semplificazione delle procedure di esportazione delle opere d’arte.
All’autocertificazione dovranno inoltre essere allegate le fotografie della cosa, come previsto dai moduli allegati al decreto n. 246/18, e l’attestato di autenticità e provenienza del bene di cui all’art. 64 d.lgv. 42/04.
Restano esclusi da tale nuova disciplina non solo le cose (aventi interesse culturale) di valore superiore ai 13.500 euro (per le quali continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dall’art. 68 d.lgv. 42/04), ma anche tutti quei beni indicati all’allegato A, lettera B, n. 1 del d.lgv. 42/04 (ovvero reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli, manoscritti, archivi).
 
Il secondo: innalzamento da 50 a 70 anni della cd. “soglia temporale”, al di sotto della quale i beni, che siano opera di autore non più vivente, non potranno essere oggetto di provvedimenti di blocco all’esportazione. Anche in questo caso (come per le opere di valore inferiore ai 13.500 euro), rimane comunque la possibilità, da parte dello Stato, di procedere - entro sessanta giorni dalla presentazione dell’ “autocertificazione” - alla cd. “notifica” delle cose che “presentino un interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”.
 
Il terzo: introduzione (con operatività a fine 2019) del cd. “passaporto elettronico” delle opere d’arte e nuove norme in materia di importazione temporanea, che consentono (da subito) a chi intenda importare temporaneamente opere d’arte in Italia (evitando il pericolo del blocco del bene in fase di ri-esportazione) di seguire una procedura più snella e rapida rispetto a quella sino ad oggi in vigore, risalente al 1913.
Sul punto, è stato infatti previsto, da un lato, un termine massimo di quaranta giorni (decorrente dalla presentazione della domanda) per il rilascio del certificato di avvenuta spedizione/importazione; dall’altro lato, la possibilità, in caso di dubbi circa l’attendibilità della documentazione presentata, del congelamento di tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.
E’ stata inoltre confermata la possibilità di rinnovo, ogni cinque anni e senza alcun limite al numero dei rinnovi, del certificato di avvenuta spedizione/importazione.
La domanda di proroga dovrà però essere presentata all’Ufficio esportazione non oltre il sessantesimo giorno alla scadenza del certificato.
Tempi certi sono stati inoltre previsti anche per il cd. “scarico” del certificato di avvenuta importazione/spedizione.
 
Concludendo questa prima disamina delle nuove norme sulla circolazione delle opere d’arte, a nostro avviso, è da accogliersi con favore l’intenzione del Legislatore di adottare le norme appena esaminate, attraverso le quali si realizzerà un duplice obiettivo.
In primo luogo, far ripartire il mercato dell’arte italiana, mettendo – finalmente – l’operatore economico italiano sullo stesso piano degli operatori di altri Paesi virtuosi.
In secondo luogo, a porre fine all’ embargo culturale (in cui negli ultimi anni stava cadendo il nostro Paese), dall’altro lato, ad inaugurare una nuova stagione per la politica culturale del nostro Paese nella quale la circolazione delle opere d’arte possa rappresentare il principale strumento per la valorizzazione e la tutela delle stesse.
 
Francesco Emanuele Salamone
Avvocato del Foro di Roma
Professore a c. di Legislazione di beni culturali
Consulente legale nazionale A.I.C.R.A.B
Consulente legale nazionale A.L.A.I.