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In materia di beni culturali, una delle problematiche più dibattute concerne l’individuazione dell’esatto contenuto dell’atto con cui il privato richiede l’esportazione di un bene culturale (la cd. denunzia per l’esportazione), nonché le conseguenze connesse alla mancata indicazione (o all’indicazione mendace) di uno degli elementi richiesti dalla normativa che regolamenta la materia.


L’art.  65 CBCP, al III comma, subordina infatti l’uscita dal territorio nazionale delle “cose a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquantanni” al rilascio di un attestato di libera circolazione, concesso solo dopo un’istruttoria al termine della quale venga appurato che l’esportazione non costituisca un danno per il patrimonio storico ed artistico della Nazione.
Tale valutazione, nonostante il successivo art. 68 CBCP chiarisca debba essere condotta sulla base di “indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consuntivo”, nella pratica – invece – si fonda ancora su una risalente circolare del 13.5.1974 emanata dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione, non avendo – ad oggi – il MIBAC provveduto all’emanazione di quegli “indirizzi di carattere generale” citati dall’art. 68 CBCP.

In assenza dei succitati “indirizzi di carattere generale”, per risolvere il quesito posto (contenuto della denunzia per l’esportazione) occorre pertanto rimettersi al dato normativo.
Al riguardo, la fonte di riferimento è senza dubbio l’art. 68 CBCP, a norma del quale l’esportatore è tenuto ad indicare esclusivamente “il valore venale” del bene (“Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell’Articolo 65, comma 3, deve farne denuncia … indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione”).

Attenendosi al dato letterale ed in osservanza del principio secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, appare quindi estranea alla denunzia ogni ulteriore specificazione afferente la qualità del bene da esportare  (come – ad esempio – l’epoca, la scuola, l’autore, lo stato di conservazione, etc). Per l’effetto, stando al diritto vigente, l’unica specificazione che deve essere inserita nella denunzia è quella relativa al “valore venale” del bene da esportare, né altre specificazioni possono trovare ingresso al di là della previsione normativa.
    
Del resto, posto che - per l’art. 42/2 della Costituzione - le limitazioni della proprietà sono soggette a riserva relativa di legge, è agevole dedurre che il privato non sia tenuto ad indicare nella denunzia per l’esportazione (il cui onere di presentazione rappresenta già un cospicuo limite legale alla proprietà privata, “riconosciuta e garantita dalla legge”) altro se non quanto indicato dalla Legge stessa (ovvero, il “valore venale” del bene oggetto dell’esportazione).

A questo punto, però, sorge spontaneo porsi una serie di interrogativi.
Il primo:  quali sono funzioni e limiti della indicazione del valore venale?
La risposta al quesito è data dal III comma dell’art. 68 CBCP, secondo il quale l’indicazione del valore venale è soggetta a valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Esportazione, che – in sede di istruttoria - accerta se l’indicazione del valore venale sia stata surrettiziamente sopradimensionata, per scoraggiare il potere coattivo di acquisto all’esportazione, che compete allo Stato ai sensi del successivo art. 70 CBCP.
Quindi, la congruità dovrebbe essere valutata solo per eccesso; nel caso essa sia “sottodimensionata”, “nulla quaestio”, essendo già sufficientemente penalizzante il fatto che il proprietario sia esposto all’acquisto coattivo dello Stato per un prezzo vile.
    
Il secondo: quale rilevanza ha il mendacio (su elementi diversi dal valore venale del bene) in materia di denunzia per l’esportazione?
Sul punto, giova innanzitutto premettere che – nel Diritto Penale – non esiste una regola generale di repressione della frode.
Il comportamento fraudolento, in altri termini, è punibile solo quando si possa ricondurre a specifiche norme incriminatrici e nello stretto ambito delle stesse, come peraltro indicato all’art. 1 del Cod. Pen. del 1930 ed all’art. 25 della Costituzione repubblicana.
Pertanto, per poter punire il mendacio, è essenziale rinvenire una norma che lo sanzioni espressamente.
Invero, nel campo d’interesse, non solo non esiste una norma di tal genere ma – dal 1998 – è possibile affermare che il mendacio non sia più penalmente rilevante.
Se, infatti, l’art. 66/1 lett. b) della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 criminalizzava non solo l’esportazione clandestina ma anche quella ottenuta attraverso “dichiarazione falsa o dolosamente equivoca” (punendo, pertanto, anche il mendacio), in sede di emanazione della Legge 30 marzo 1998 n. 88, il Legislatore - riscrivendo la norma incriminatrice per renderla omogenea alla legislazione europea – ha soppresso ogni riferimento al mendacio, rilevando la sua differenza ontologica rispetto all’esportazione clandestina.

Ne deriva che, per quanto concerne la dichiarazione mendace, vi sia stata una vera e propria “abolitio criminis”, ovvero l’eliminazione di una incriminazione, con la conseguente ascrizione all’indifferente giuridico di un comportamento precedentemente punibile.
In questa situazione, appare quindi evidente come il mendacio (su elementi diversi dall’indicazione del valore venale) in sede di denunzia per l’esportazione non possa più assumere rilevanza penale.
Peraltro, si può infine prospettare un’ipotesi di questo genere: denunziando il proposito di esportare un bene culturale inconsueto e raro, l’esportatore può indicarne un valore particolarmente basso, per non allarmare l’Ufficio Esportazione e, quindi, per ottenere con maggiore facilità l’attestato di libera circolazione.

Si tratterebbe, in tal caso, di una sorta di mendacio: la dichiarazione fraudolenta attiene infatti al valore del bene, non alla sua consistenza materiale. Ma, a ben vedere, trovandoci di fronte ad un bene culturale inconsueto e raro, quale sarebbe il suo “valore venale” determinabile oggettivamente?  Non esistendo, infatti, parametri di riferimento, il “valore” è particolarmente inafferrabile e solo la libera contrattazione ne determinerà la consistenza.
Quindi, parlare in questi casi di “mendacio” appare assai problematico, non esistendo spazi per una “verità alternativa” da contrapporgli.
Sul punto, per completezza, giova infine osservare come, all’inconsistenza (anche in virtù dell’ abolitio criminis ad opera della legge n. 88/98) in sede penale di tale condotta, segua l’irrilevanza del comportamento de quo anche in sede amministrativa, non essendovi nella legge l’obbligo di indicare “il giusto valore venale”, ma solo quello ritenuto essere “il valore venale”.
 
Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone
Professore a c. di Diritto Penale dei Beni Culturali
Università della Tuscia di Viterbo

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